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Chiosco abusivo, tocca al Comune

Per i giudici, la struttura resta in una zona a rischioLe indagini  sono  svolte dai militari della  Forestale di Costermano
Per i giudici, la struttura resta in una zona a rischioLe indagini sono svolte dai militari della Forestale di Costermano
Per i giudici, la struttura resta in una zona a rischioLe indagini  sono  svolte dai militari della  Forestale di Costermano
Per i giudici, la struttura resta in una zona a rischioLe indagini sono svolte dai militari della Forestale di Costermano

«Sono riservate e residuano in capo all’amministrazione comunale le iniziative anche in termini di autotutela» dopo i lavori irregolari svolti al bar Cavalla sul lungolago di Garda. E tra queste opportunità di competenza all’ente ci sono le sanzioni «costituite dal ripristino dello stato dei luoghi o l’irrogazione di una multa» . Il tribunale di Verona, presieduto dal giudice Silvia Isidori con i colleghi Maria Cecilia Vitolla e Claudio Prota, apre un’appendice nella vicenda dei lavori svolti all’esercizio giudicati abusivi dal collegio in località Cavalla. Ciò emerge alla fine della motivazione della sentenza lunga ventuno pagine a carico del dirigente del Comune Giorgio Zumiani, 67 anni e dell’imprenditore Bruno Zampieri, 65, difesi da Paolo Iannetti, proprietario del chiosco Cavalla, accusati di abuso edilizio oltre che di abuso d’ufficio, commessi a Garda nel 2016. LA SENTENZA. Mentre per questo secondo capo d’imputazione, i due sono stati assolti perché «il fatto non costituisce reato», per la contravvenzione legata all’abuso edilizio, invece, è scattata la multa di 3.500 euro per Zampieri e 2.500 euro per Zumiani. In ambedue i casi, nella sentenza letta il 15 dicembre scorso, i giudici hanno disposto la sospensione condizionale della pena. Che, comunque, appare destinata a finire nel dimenticatoio: il presidente del collegio, Silvia Isidori ha scritto nella sentenza che il termine di prescrizione della contravvenzione maturerà il 23 giugno 2021. Un periodo di tempo troppo breve anche solo per ipotizzare l’eventuale appello a Venezia. PERICOLI DI FRANA. E così il sipario del palcoscenico giudiziario si abbasserà entro quella data così come verrà dissequestrato l’immobile, sigillato dai Carabinieri della forestale il primo agosto 2016 una volta accertata l’illegittimità del permesso edilizio, confermato due mesi fa dalla sentenza del tribunale. I sigilli, però, saranno tolti, riporta la sentenza, solo quando il verdetto di primo grado sarà passata in giudicato. Per il tribunale, infatti, restano le esigenze cautelari quali «l’incolumità delle persone che frequentano il bar». Tali pericoli, riporta ancora il provvedimento, permangono «in considerazione del fatto, che sono stati riscontrati anche recentemente fenomeni franosi nella zona». ABUSO EDILIZIO. Per i giudici, non ci sono dubbi sull’accusa rivolta al dirigente del Comune Zumiani in concorso con Zampieri di aver concesso dei permessi edilizi illegittimi tra il 14 luglio 2014 e 27 gennaio 2016. In pratica sostengono i giudici, i due imputati hanno violato il divieto di effettuare interventi edilizi in zona di frana attiva, essendo permessi in quelle aree solo quelli di demolizioni senza ricostruzione così come prescrive il Piano di assetto idrogeologico. «La ratio della norma», riporta la motivazione della sentenza, appare essere quella «di disincentivare l’attività edilizia nella zona di frana attiva». In località Cavalla, invece, «sono state eseguite opere edilizie consistite nella demolizione con ricostruzione di un fabbricato ad uso commerciale» riporta il capo d’imputazione. Ciò che sorprende i giudici è che «nessun riferimento risulta contenuto sulla natura delle frane interessanti detta zona nè nella richiesta dell’impresa nè nel permesso del Comune». Una circostanza significativa per i giudici: «Questo aspetto appare illuminante» perchè l’intervento al bar Cavalla, poteva essere effettuato solo in un’area qualificata come «frana quiescente» e non come «attiva». ABUSO D’UFFICIO. Zumiani e Zampieri sono stati assolti, invece, dall’accusa più grave di abuso d’ufficio. I giudici hanno evidenziato prima di tutto come il contesto legislativo è cambiato con la modifica dell’articolo 323 del codice penale approvata in Parlamento lo scorso anno. Manca, quindi, anche una solida giurisprudenza che possa meglio inquadrare l’aspetto oggettivo dell’abuso d’ufficio, legato alle norme alle quali si deve far riferimento nel giudizio per questo tipo di reato. Ma ciò che il tribunale rivela su tutto è che manca, invece, completamente l’intenzione di Zumiani di favorire Bruno Zampieri. Il dibattimento, si conclude la motivazione della sentenza, «non ha permesso di accertare la sussistenza della consapevole oltre che intenzionale volontà del responsabile dell’edilizia privata del Comune di Garda di favorire lo Zampieri con il rilascio dei permessi illeggittimi». E per questa accusa sono stati assolti. •

Giampaolo Chavan

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