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Veneto

Il Tar riduce il periodo di caccia: stravolto il calendario

Carniere dimezzato per i 35mila cacciatori veneti in seguito alla decisione del Tribunale amministrativo regionale (Tar) che sospende mezzo calendario venatorio su ricorso delle associazioni ambientaliste.
Il pronunciamento dei giudici veneziani contro la caccia in Veneto era iniziato ad agosto con l’accoglimento del ricorso della Lega per l’abolizione della caccia (Lac), sospendendo la caccia da appostamento alla tortora. Era poi arrivato alla fine dello stesso mese quello accolto di Lipu, Wwf, Enpa e Lav contro la caccia alla pavoncella. 
L’ultimo in ordine di tempo è ancora quello della (Lac) portando un «vero terremoto e chiudendo la partita per 3 a 0 fra associazioni ambientaliste e Regione», secondo l'espressione usata dal consigliere regionale Andrea Zanoni, presidente dell’Intergruppo per la tutela degli animali e la conservazione della natura.
Nel terzo e ultimo ricorso, la prima sezione del Tar ha dato ragione alla Lac, patrocinata dallo studio legale Linzola di Milano, che con l’ordinanza cautelare 491 ha disposto che il calendario venatorio regionale vada sospeso in alcune importantissime parti, «su cui si era già espresso l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con un parere rimasto inascoltato dalla giunta Zaia», sottolinea Zanoni.
Il divieto di caccia si allarga a combattente e pavoncella. Poi si riduce il periodo in cui si potrà sparare a numerosi uccelli: due mesi in meno per la quaglia (31 ottobre anziché 30 dicembre), anticipazione al 20 gennaio 2022 invece che al 31 dello stesso mese per cesena, tordo sassello e per le specie acquatiche germano reale, folaga, gallinella d’acqua, alzavola, mestolone, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, frullino, beccaccino. Infine sono state annullate le due giornate aggiuntive settimanali di caccia agli uccelli migratori nei mesi di ottobre e novembre. 
L’ordinanza di sospensione è valida fino all’udienza di trattazione di merito del ricorso fissata per il 1° dicembre prossimo in quanto il Tar ritiene che «nel bilanciamento dei diversi interessi, appare prevalente l’interesse pubblico generale alla conservazione e al mantenimento della fauna selvatica».
Il tribunale cita spesso nell’ordinanza i pareri dell’Ispra e trova «non congruenti» le motivazioni dedotte dalla Regione per derogare ai consigli dell’organo tecnico di consulenza del ministero dell’Ambiente, in quanto la caccia determina «una pressione non trascurabile nei confronti delle specie migratrici e deve tenere conto delle esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo».
«Finalmente viene fatta giustizia», aggiunge Zanoni, ricordando che con una lettera dell’Intergruppo, insieme ai colleghi Bigon, Guarda e Lorenzoni, «avevamo chiesto a Zaia il rispetto delle indicazioni dell’Ispra, che aveva dato un parere negativo al calendario pressoché su tutti i punti. Alla fine ci hanno pensato i giudici. Mi auguro che Zaia e l’assessore Cristiano Corazzari facciano tesoro di questa lezione e comincino a legiferare in autonomia, applicando le direttivi comunitarie e rispettando il parere di Ispra». 

Vittorio Zambaldo

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