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CODICE DELLA STRADA

Multe in serie, la nuova legge non è retroattiva. E ora il Comune fa nuove valutazioni

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si attendono le disposizioni dell’amministrazione. Bertucco: «Stiamo esaminando il testo»
Municipio In Comune si stanno esaminando le nuove regole sulle multeL’avvocata Ilaria ZilioliL’assessore Michele Bertucco
Municipio In Comune si stanno esaminando le nuove regole sulle multeL’avvocata Ilaria ZilioliL’assessore Michele Bertucco
Municipio In Comune si stanno esaminando le nuove regole sulle multeL’avvocata Ilaria ZilioliL’assessore Michele Bertucco
Municipio In Comune si stanno esaminando le nuove regole sulle multeL’avvocata Ilaria ZilioliL’assessore Michele Bertucco

Multe seriali, approvata la legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, diventa esecutiva, ma attenzione, non è retroattiva, quindi chi ha preso la multa per l’ingresso in Ztl in un tempo precedente, dovrà pagare, oppure ricorrere al giudice di pace e restare in attesa dell’eventuale accoglimento del procedimento.

Come già annunciato sull’edizione di ieri, il legislatore ha modificato la norma che regolamenta le multe plurime, ma non soltanto, il decreto ha messo mano anche alle revisioni ed alle patenti scadute. Il casus delle multe plurime aveva tenuto banco nella primavera scorsa, poiché l’avvocata veronese Ilaria Zilioli aveva vinto il ricorso della doppia multa presa dal collega e padre Tito, che accortosi di essere entrato fuori dal tempo massimo in Ztl, ne era subito uscito.

«Secondo l’articolo 11 delle Preleggi, la legge non dispone che per l’avvenire ed essa pertanto non ha effetto retroattivo, salvo che il legislatore non preveda diversamente», spiega l’avvocata, soddisfatta per aver sollevato il caso attraverso il, nostro giornale. «Sono tuttavia retroattive, ad esempio, le norme d’interpretazione autentica emanate per chiarire il significato di norme precedenti. Bisognerà attendere qualche giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Poi saranno la dottrina e la giurisprudenza a valutare nel tempo se la stessa sia, o meno, una norma d’interpretazione autentica. A mio avviso si potrebbe ritenere tale. In ogni caso, per i fatti antecedenti l’entrata in vigore della norma, è bene rilevare che l’orientamento del giudice di Pace di Verona sembra essere oramai consolidato, tanto che vi sono stati ulteriori due precedenti conformi (Sentenza n. 638/2022 del giudice di pace di Verona e Sentenza n.852/2022 del giudice di pace di Verona)», conclude l’avvocato.

«Bene che si faccia chiarezza sull’argomento e che si diano indicazioni precise alle autorità preposte, a vantaggio soprattutto dei cittadini. Vista la delicatezza del tema, è comunque opportuno esaminare con cura il testo normativo per comprendere con esattezza il perimetro di intervento», ha detto l’assessore al bilancio, Michele Bertucco, «ad oggi, i casi di multe seriali registrate sul territorio comunale sono davvero limitati, tra questi la doppia multa per l’ingresso in Ztl e l’uscita dopo pochi secondi di un cittadino che si era accorto di essere entrato nella zona a traffico limitato senza averne il diritto. Aspettiamo quindi di approfondire il testo del decreto che modifica il Codice della strada e capire le novità che riguardano anche Verona, dopodichè daremo tutte le informazioni utili ai cittadini», conclude Bertucco.

A proporre un’interrogazione per la modifica era stato il parlamentare del Pd, Vincenzo D’Arienzo. «Dopo l’interrogazione avevo proposto anche un emendamento», ricorda il senatore, «ma dal ministero mi avevano detto che avevano preferito recepire quello dei relatori della polizia stradale che era più completo, secondo me invece in quel testo c’è un buco che riguarda le violazioni in autostrada. In ogni caso adesso sarà la giurisprudenza a fare il resto. Per le violazioni in Ztl, il lasso massimo per non pagare la doppia multa è della stessa violazione in un giorno».

Ma cosa recita l’articolo 198-bis? «La violazione che in tempi diversi della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti per legge, è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, e ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un’unica infrazione». «Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione, ovvero alla contestazione immediata, costituiscono nuove violazioni. Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata, ai sensi dell’articolo 201, l’illecito amministrativo oggetto della prima notifica, assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati». E ancora: «Fuori dai casi di cui al comma 2, l’illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ai sensi dell’articolo 201, nei novanta giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate». Ora l’amministrazione comunale sta prendendo tempo per analizzare la delicata questione e decidere come indirizzare la polizia locale in zona Ztl.•.

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Alessandra Vaccari

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