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Il giudice: «Giusto vietare il deposito»

L’ex centro di stoccaggio di via Conche ad Isola Rizza
L’ex centro di stoccaggio di via Conche ad Isola Rizza
L’ex centro di stoccaggio di via Conche ad Isola Rizza
L’ex centro di stoccaggio di via Conche ad Isola Rizza

Il Comune di Isola Rizza non dovrà risarcire l’azienda «Pasetto Fratelli» per non avere concesso l’autorizzazione all’insediamento di un deposito di carcasse animali in via Conche. È quanto ha stabilito il giudice Luigi Pagliuca della seconda sezione civile del tribunale di Verona, nella sentenza con la quale ha respinto la richiesta di un maxi-risarcimento, da 1,6 milioni di euro, presentata dalla società di Santa Maria di Zevio nei confronti del municipio di destra Adige. Ponendo quindi fine, dopo cinque anni, ad un contenzioso tra l’impresa specializzata nel commercio di sottoprodotti di origine animale e l’ente guidato dal sindaco Silvano Boninsegna. La causa avviata dai privati riguarda il mancato rilascio all’impresa zeviana, da parte del Comune, del parere di idoneità urbanistica, volto a consentire l’insediamento, alla periferia del paese, di un magazzino per scarti di origine animale, raccolti dall’impresa negli allevamenti zootecnici del Veronese e dei territori limitrofi, destinati ad impianti della Lombardia specializzati nella lavorazione e smaltimento dei resti. Secondo gli atti processuali, la «Pasetto Fratelli», nel 2008, quando era sindaco Giovanni De Fanti, aveva acquistato l’ex deposito per imbarcazioni di via Conche per allestirvi il sito di stoccaggio. I nuovi proprietari, tuttavia, solo nel 2009, quando a De Fanti era succeduta, come primo cittadino, Elisa De Berti, scoprirono che il magazzino, in base alle norme urbanistiche comunali, non poteva ospitare attività classificate «insalubri», come quella appunto esercitata dalla società zeviana. I legali della «Pasetto Fratelli», in particolare, hanno evidenziato che il primo certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune l’1 ottobre 2008, non riportava la prescrizione escludente le nuove «attività insalubri, graveolente ed inquinanti» su quel lotto. Tale clausola venne invece riportata in un secondo certificato, «rettificato», emesso nel 2009 dal Comune dopo aver ricevuto dalla ditta la richiesta del parere di idoneità sul futuro insediamento. La «dimenticanza» nel primo certificato, secondo la ditta, avrebbe creato danni economici all’azienda, visto che i proprietari avevano proceduto all’acquisto della struttura, confidando di potere allestire nel capannone il deposito di carcasse animali. Pertanto, la «Pasetto Fratelli» ha chiamato in causa per il «maxi-risarcimento», oltre all’ente locale, anche l’architetto Veronica Mondino, all’epoca responsabile dell’ufficio tecnico municipale. Il tribunale scaligero, pur riconoscendo l’errore commesso dal Comune nel rilascio incompleto del certificato del 2008, nella sentenza ha tuttavia puntualizzato che la norma omessa si riferisce «alle nuove costruzioni», mentre l’attività proposta dalla società di Santa Maria «era destinata ad essere esercitata in un’unità produttiva già esistente». Pertanto, secondo Pagliuca, il progetto era soggetto ad un’altra prescrizione, riportata correttamente su entrambi i certificati, che comunque non poteva garantire all’impresa la sicura autorizzazione del centro di stoccaggio. Il giudice, nel dispositivo, ha condannato l’azienda ad accollarsi le spese legali dei soggetti chiamati in causa, versando 28mila euro al Comune ed altrettanti a Mondino, oltre ai costi accessori previsti dalle norme. Il magistrato, inoltre, ha imposto al municipio isolano di rinfondere alla compagnia assicurativa dei «Lloyd’s» di Londra, coinvolta dall’ente per garantire il risarcimento all’azienda in caso di sconfitta, la somma di 22mila euro per la liquidazione dei legali, oltre agli oneri aggiuntivi obbligatori. •

Fabio Tomelleri

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