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Mutui, i costi fissi vanno rimborsati

Mutui casa, costi da rimborsare con l’estinzione anticipata
Mutui casa, costi da rimborsare con l’estinzione anticipata
Mutui casa, costi da rimborsare con l’estinzione anticipata
Mutui casa, costi da rimborsare con l’estinzione anticipata

In caso di estinzione anticipata del mutuo, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo complessivo del credito. Oltre a non essere tenuto a pagare gli interessi futuri, ha diritto alla restituzione dei costi fissi sostenuti al momento della stipula. Lo ha stabilito l’Arbitro Bancario Finanziario (Abf) con una decisione di dicembre 2020 a favore di un socio di Adiconsum Verona. Accolto dunque il ricorso del consumatore che, dopo aver estinto il prestito quando mancavano ancora 60 rate (versando la somma rimanente in un’unica soluzione), chiedeva la restituzione dei costi residui non maturati e incassati anticipatamente per commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e costi assicurativi. La banca al contrario aveva sostenuto che i predetti costi non erano rimborsabili perché interamente a carico del cliente. La decisione ricorda che la disciplina di riferimento è l’articolo 125 sexies comma 1° del Testo Unico Bancario che ha recepito l’articolo 16 della Direttiva Europea 2008/48, in virtù del quale il consumatore può rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi dovuti e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Sulla questione si è espressa anche la Corte di Giustizia con una sentenza dell’11 settembre 2019 (causa C-383/1, c.d. «sentenza Lexitor»), dove ha affermato che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato i seguenti principi di diritto: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’Abf». Ci sono dieci anni di tempo per far valere questi diritti. Pertanto, consigliamo di rivolgersi alla nostra associazione per ottenere il rimborso dei costi anticipati che in talune ipotesi possono ammontare anche a parecchie centinaia di euro.

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