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Decisione dell’Arbitro sui certificati

Una cliente a uno sportello bancario
Una cliente a uno sportello bancario
Una cliente a uno sportello bancario
Una cliente a uno sportello bancario

Una nuova decisione sui certificati Aletti ha dato ragione ai risparmiatori. L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (www.acf.consob.it) ha così deciso il caso di due coniugi che avevano perso la metà del capitale investito. I ricorrenti avevano acquistato nel maggio 2015, facendo affidamento sull’esperienza dei funzionari di banca, alcuni Certificati Aletti Autocallable Eurostock e Aletti Autocallable Unicredit per un valore di 40mila euro. Tale importo rappresentava la totalità dei loro risparmi. Dopo due anni i consumatori apprendevano di aver subito una perdita di 20mila euro, pari cioè al 50% del capitale inizialmente investito. Questi titoli si caratterizzano per essere investimenti molto rischiosi, adeguati a risparmiatori esperti e disposti a perdere buona parte del proprio capitale per tentare di ottenere un buon guadagno. Il Collegio dell’Arbitro ha ritenuto che questi strumenti finanziari non erano in linea con il profilo finanziario degli investitori, né coerenti con gli investimenti in precedenza effettuati. I ricorrenti lamentavano quindi un duplice inadempimento dell’intermediario nell’ambito della prestazione della consulenza. Per un verso i risparmiatori eccepivano il fatto che la banca non avesse colto l’inadeguatezza dello strumento finanziario rispetto al loro profilo; e, per altro verso, gli stessi obiettavano di non aver ricevuto sufficienti informazioni sulle caratteristiche dell’investimento. Proprio perché nel caso di specie si trattava di un’ipotesi di consulenza il Collegio riteneva che l’intermediario non si doveva limitare, nel compiere la valutazione di adeguatezza, a una mera verifica della coerenza formale del livello di rischio del prodotto. «Nell’ambito della consulenza – si legge nella decisione - all’intermediario si richiede un comportamento più attivo e propositivo, e poi segnatamente che egli non si adagi supinamente sull’esito che si rinviene dalle risposte al questionario rese dei clienti. Nell’ambito della consulenza l’intermediario è tenuto, piuttosto, a compiere una valutazione più approfondita, che deve tenere conto anche di alcuni elementi oggettivi quali l’età, lo stato civile, lo stato di famiglia, la situazione occupazionale e le esigenze di liquidità. Dati e informazioni che, se non sono in suo possesso, l’intermediario è obbligato ad acquisire». In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, pertanto, dichiarava la banca tenuta a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva di 20mila euro a titolo di risarcimento danni per la perdita subita. In questi casi Adiconsum consiglia di valutare a fondo la possibilità di ottenere il ristoro delle perdite alla luce di quanto stabilito dall’Arbitro. L’investimento in taluni certificati talvolta viene consigliato con modalità non corrette e, in tali ipotesi, si può ottenere tutela.

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