Il susseguirsi di provvedimenti normativi emergenziali ha generato dubbi sui voucher anche tra i fornitori di servizi turistici, come hotel e agenzie di viaggio, che manifestano delle difficoltà sulla condotta da seguire. A ricordarlo è il Centro Europeo Consumatori (www.ecc-netitalia.it/) che avverte i cittadini su quali sono i loro diritti in caso di impossibilità di godere della prestazione turistica. Ad alcuni consumatori, nel frattempo, viene comunicato che il loro voucher emesso un anno fa è scaduto e che ormai non è possibile ricevere alcun rimborso. Non è così: se il buono non viene utilizzato dovrà essere rimborsato. Come ricorda il Centro europeo anche se buona parte dei voucher emessi nel 2020 riporta una validità di 12 mesi, questa è stata estesa a 18 mesi dalla data di emissione a seguito della conversione in legge del decreto Rilancio. In sede di conversione è stato anche espressamente previsto la rimborsabilità in caso di parziale o mancato utilizzo. Il rimborso dei voucher emessi per contratti di trasporto – ricorda il Centro europeo consumatori – può essere richiesto dopo 12 mesi dalla data di emissione e deve essere effettuato entro i 14 giorni successivi. Il rimborso dei voucher per alloggi o pacchetti turistici, invece, deve essere effettuato entro 2 settimane dalla scadenza del periodo di validità di 18 mesi. Seppur l’azienda dovrebbe farlo automaticamente, è consigliabile richiedere espressamente il rimborso, eventualmente anche attraverso l‘agenzia di viaggi o il portale di prenotazione eventualmente utilizzati. Se il tour operator o la compagnia di trasporti dovesse fallire prima che il buono possa essere utilizzato o rimborsato, dovrebbe intervenire un fondo governativo. Le modalità e i criteri di attuazione e l’importo della compensazione emessa dal fondo, dovrebbero a breve essere regolamentati, come assicura il Ministero del Turismo. La possibilità di rimborso del voucher Covid vale solo per contratti che si sarebbero dovuti eseguire tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020 e la cui risoluzione sia avvenuta entro il 31 luglio 2020. Non tutti i voucher sono rimborsabili per legge Come ricorda il Centro europeo è importante specificare che la disciplina poc’anzi delineata si applica soltanto ai voucher Covid veri e propri, ossia a quelli che sono stati emessi in base alle norme emergenziali sui buoni. Lo stesso non vale per i voucher di cortesia, spesso emessi dai fornitori di servizi turistici o di trasporto a titolo di favore commerciale, sebbene fosse consentito viaggiare: rientrano in questa categoria quelli emessi in circostanze in cui i consumatori non erano giuridicamente impossibilitati al viaggio, ma avevano cancellato la propria vacanza, ad esempio non avendo più ferie a disposizione, o semplicemente preferendo non partire pur in assenza di un espresso divieto.