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Covid e turismo: facciamo chiarezza

La reception di un hotel
La reception di un hotel
La reception di un hotel
La reception di un hotel

Il susseguirsi di provvedimenti normativi emergenziali ha generato dubbi sui voucher anche tra i fornitori di servizi turistici, come hotel e agenzie di viaggio, che manifestano delle difficoltà sulla condotta da seguire. A ricordarlo è il Centro Europeo Consumatori (www.ecc-netitalia.it/) che avverte i cittadini su quali sono i loro diritti in caso di impossibilità di godere della prestazione turistica. Ad alcuni consumatori, nel frattempo, viene comunicato che il loro voucher emesso un anno fa è scaduto e che ormai non è possibile ricevere alcun rimborso. Non è così: se il buono non viene utilizzato dovrà essere rimborsato. Come ricorda il Centro europeo anche se buona parte dei voucher emessi nel 2020 riporta una validità di 12 mesi, questa è stata estesa a 18 mesi dalla data di emissione a seguito della conversione in legge del decreto Rilancio. In sede di conversione è stato anche espressamente previsto la rimborsabilità in caso di parziale o mancato utilizzo. Il rimborso dei voucher emessi per contratti di trasporto – ricorda il Centro europeo consumatori – può essere richiesto dopo 12 mesi dalla data di emissione e deve essere effettuato entro i 14 giorni successivi. Il rimborso dei voucher per alloggi o pacchetti turistici, invece, deve essere effettuato entro 2 settimane dalla scadenza del periodo di validità di 18 mesi. Seppur l’azienda dovrebbe farlo automaticamente, è consigliabile richiedere espressamente il rimborso, eventualmente anche attraverso l‘agenzia di viaggi o il portale di prenotazione eventualmente utilizzati. Se il tour operator o la compagnia di trasporti dovesse fallire prima che il buono possa essere utilizzato o rimborsato, dovrebbe intervenire un fondo governativo. Le modalità e i criteri di attuazione e l’importo della compensazione emessa dal fondo, dovrebbero a breve essere regolamentati, come assicura il Ministero del Turismo. La possibilità di rimborso del voucher Covid vale solo per contratti che si sarebbero dovuti eseguire tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020 e la cui risoluzione sia avvenuta entro il 31 luglio 2020. Non tutti i voucher sono rimborsabili per legge Come ricorda il Centro europeo è importante specificare che la disciplina poc’anzi delineata si applica soltanto ai voucher Covid veri e propri, ossia a quelli che sono stati emessi in base alle norme emergenziali sui buoni. Lo stesso non vale per i voucher di cortesia, spesso emessi dai fornitori di servizi turistici o di trasporto a titolo di favore commerciale, sebbene fosse consentito viaggiare: rientrano in questa categoria quelli emessi in circostanze in cui i consumatori non erano giuridicamente impossibilitati al viaggio, ma avevano cancellato la propria vacanza, ad esempio non avendo più ferie a disposizione, o semplicemente preferendo non partire pur in assenza di un espresso divieto.

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