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Basta l’art. 141 del Codice della Strada

Sgombriamo subito i dubbi: possiedo uno scooter e anche potente: 550 cc di cilindrata. Quindi non posso essere tacciato di partito preso come quando, periodicamente, muovo critiche ai ciclisti, non utilizzando «velocipedi». Se dico che vedo compiere manovre non azzardate, ma irresponsabili, a certi possessori di moto, come procedere a 70-80 Km/h viaggiando sulla striscia di delimitazione tra due corsie di marcia, con auto ferme in colonna, commetto eresia? Se un automobilista si vuole spostare di corsia, esponendo regolarmente la freccia e viene impattato da un motociclista che non si poneva particolari dubbi sui tempi di reazione medi di una persona, conducendo il mezzo a due ruote come fosse in aperta campagna, possiamo incolpare l’automobilista? Se esiste un divieto, deve corrispondere ad un principio: se non lo rispetti non devi andare a cercare i responsabili altrove. Sei tu che hai messo in pericolo la tua incolumità, non rispettando quel divieto. Sarebbe anche un richiamo forte alla responsabilità personale della propria incolumità, devoluta principalmente a sé stessi. Ed invece mi sembra che qui da noi basterebbe l’art. 141 del Codice della Strada. Potremmo ridurre il Codice della Strada all’art. 141 e pochi altri. Daniele Meneghini VERONA

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