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Bagagli in aereo e diritti dei viaggiatori

I viaggiatori sono tutelati per la perdita del bagaglio
I viaggiatori sono tutelati per la perdita del bagaglio
I viaggiatori sono tutelati per la perdita del bagaglio
I viaggiatori sono tutelati per la perdita del bagaglio

Quante volte, dopo aver imbarcato valigie e borsoni in aeroporto, abbiamo temuto di non ritrovarli a destinazione? Lo smarrimento del bagaglio rappresenta uno dei più temuti inconvenienti. Come ricorda il Centro Europeo Consumatori Italia (www.ecc-netitalia.it/), la Convenzione di Montreal attribuisce al vettore la responsabilità del danno derivante dalla perdita del bagaglio. All’art. 22 quantifica tale responsabilità prevedendo che sia «limitata» alla somma di 1.000 Diritti speciali di prelievo (1 Dsp corrisponde a circa 1 euro). Tale somma è periodicamente revisionata e, a partire da dicembre 2019, è quantificabile in 1.288 Dsp. Proprio la formulazione letterale delle disposizioni della Convenzione ha costituito oggetto di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi su una questione scaturente da una domanda di risarcimento presentata da un passeggero nei confronti della Vueling Airlines. Atterrato all’aeroporto di Fuerteventura, il viaggiatore constatava che il suo bagaglio non era giunto a destinazione. Proponeva così ricorso al giudice spagnolo chiedendo la condanna della compagnia aerea al pagamento di un risarcimento, pari proprio all’ammontare previsto dalla Convenzione di Montreal, per i danni materiali e morali che lo smarrimento del bagaglio aveva provocato. Il vettore tuttavia si opponeva, argomentando che il passeggero non aveva indicato il contenuto del bagaglio, il peso o il suo valore né tantomeno aveva allegato prove degli acquisti effettuati per sostituire gli oggetti contenuti nel bagaglio. La compagnia sosteneva dunque che fosse necessaria una quantificazione del danno e conseguentemente, del risarcimento dovuto. Il giudice spagnolo rinviava così la questione alla Corte di Giustizia, sottoponendo la definizione di due questioni pregiudiziali. Con la prima si richiedeva alla Corte se il limite posto dalla Convenzione di Montreal, nell’ipotesi in cui il passeggero non abbia effettuato una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, debba essere considerato un massimale di risarcimento oppure, al contrario, un indennizzo forfettario automaticamente dovuto al passeggero. La seconda questione riguardava invece le modalità di fissazione dell’importo da corrispondere al consumatore. A seguito di un’approfondita valutazione la Corte concludeva che la somma indicata dall’art. 22 rappresenta il massimo limite del risarcimento che un vettore può essere tenuto a corrispondere al passeggero in caso di smarrimento del bagaglio, nell’ipotesi in cui non sia stata effettuata una dichiarazione speciale di interesse alla consegna. Affermato dunque che la somma costituisce un massimale e non un indennizzo forfettario, relativamente alla quantificazione della stessa la Corte, pronunciandosi sulla seconda questione, stabiliva che l’importo del risarcimento dovuto doveva essere determinato dal giudice nazionale, conformemente alla norme del diritto nazionale applicabili, che tuttavia «non debbono essere meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi analoghi in diritto interno». Quindi un altro passo verso la piena tutela dei diritti del viaggiatore.

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