Condominio in classe E ma la mia Unità Immobiliare in classe C. La mia abitazione deve salire in classe A per accedere al bonus?
La risposta è no, ma vediamo di capire perché non è necessario far salire di due classi la propria abitazione.
L’articolo 7 “Attestato di Prestazione Energetica” del decreto 6 agosto, recita:
L'attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari interessate dagli interventi, è obbligatorio per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e lettera b) punti i, ii e punti da iv a ix, con l'esclusione dei lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.
Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto v, è obbligatoria la produzione dell'attestato di prestazione energetica riferita all'intero edificio, prodotto nella situazione ante e post intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto 12 dell'Allegato A, il conseguimento della qualità estiva ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al Decreto Linee Guida APE.
Questo significa che, gli interventi volti al miglioramento energetico del condominio, non tengono conto della classi energetica delle singole U.I. , si concentrano sulla classe energetica dell’intero complesso immobiliare.
Di conseguenza, se il condominio è in classe E per accedere al superbonus dovrà passare alla classe C.
Nell'APE pre la classe è del complesso condominiale è G nell'APE post l’edificio raggiunge la classe C, con un salto di 4 classi energetiche può essere un problema per l'asseveratore, posso diminuire il salto di classe energetica?
Cominciamo dalla domanda più ostica e complessa, il salto di classe energetica è regolato da formule matematiche che si riferiscono a molte variabili come: prestazioni dei materiali, volumetria, disposizioni e molti altri fattori che compongono l’edificio preso in esame e vengono simulati con software professionali.
I limiti di legge imposti nel DL. 34/2020 (denominato “decreto rilancio”) impongono il salto di due classi energetiche e che qualora vengano eseguite degli interventi di isolamento termico, gli stessi debbano essere sul 25% delle superfici dell’involucro.
A questi limiti vanno però aggiunti i limiti minimi prestazionali imposti delle normative vigenti, principalmente dal DM 26/6/2015 e da altre normative di riferimento, i quali richiedono delle verifiche tecniche più restrittive rispetto alle prescrizioni del DL 34/2020 che si traducono per esempio nella necessità di coibentare più del 25% della superficie disperdente, ma soprattutto andare ad eliminare o attenuare tutti i ponti termici dell’edificio.
Preso atto di ciò, è possibile che con gli interventi previsti del tecnico il nostro edificio faccia un miglioramento di più classi rispetto alle 2 necessarie, al contrario non sarà possibile diminuire gli interventi da eseguire.
Possiamo infine dire che, se i lavori sono stati eseguiti rispettando i limiti minimi prestazionali previsti dalle normative nazionali ed i limiti imposti dal DL 34/2020, non ci sarà nessun problema da parte dell’asseveratore a riconoscere la correttezza dell’intervento.
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