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CLASSI ENERGETICHE

L’esperto risponde #3

By Athesis Studio

Condominio in classe E ma la mia Unità Immobiliare in classe C. La mia abitazione deve salire in classe A per accedere al bonus?
 

La risposta è no, ma vediamo di capire perché non è necessario far salire di due classi la propria abitazione.

L’articolo 7 “Attestato di Prestazione Energetica” del decreto 6 agosto, recita:

L'attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari interessate dagli interventi, è obbligatorio per gli  interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e lettera b) punti  i,  ii  e punti da iv a ix, con l'esclusione  dei  lavori  di sostituzione  di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.

Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto v, è  obbligatoria la produzione  dell'attestato di prestazione energetica riferita all'intero  edificio,  prodotto  nella situazione ante e post intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto 12  dell'Allegato  A,  il  conseguimento  della  qualità  estiva  ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al  Decreto  Linee Guida APE.

Questo significa che, gli interventi volti al miglioramento energetico del condominio, non tengono conto della classi energetica delle singole U.I. , si concentrano sulla classe energetica dell’intero complesso immobiliare.

Di conseguenza, se il condominio è in classe E per accedere al superbonus dovrà passare alla classe C.

 

Nell'APE pre la classe è del complesso condominiale è G nell'APE post l’edificio raggiunge la classe C, con un salto di 4 classi energetiche può essere un problema per l'asseveratore, posso diminuire il salto di classe energetica?
 

Cominciamo dalla domanda più ostica e complessa, il salto di classe energetica è regolato da formule matematiche che si riferiscono a molte variabili come: prestazioni dei materiali, volumetria, disposizioni e molti altri fattori che compongono l’edificio preso in esame e vengono simulati con software professionali.

I limiti di legge imposti nel DL. 34/2020 (denominato “decreto rilancio”) impongono il salto di due classi energetiche e che qualora vengano eseguite degli interventi di isolamento termico, gli stessi debbano essere sul 25% delle superfici dell’involucro.

A questi limiti vanno però aggiunti i limiti minimi prestazionali imposti delle normative vigenti, principalmente dal DM 26/6/2015 e da altre normative di riferimento, i quali richiedono delle verifiche tecniche più restrittive rispetto alle prescrizioni del DL 34/2020 che si traducono per esempio nella necessità di coibentare più del 25% della superficie disperdente, ma soprattutto andare ad eliminare o attenuare tutti i ponti termici dell’edificio.

Preso atto di ciò, è possibile che con gli interventi previsti del tecnico il nostro edificio faccia un miglioramento di più classi rispetto alle 2 necessarie, al contrario non sarà possibile diminuire gli interventi da eseguire.

 

Possiamo infine dire che, se i lavori sono stati eseguiti rispettando i limiti minimi prestazionali previsti dalle normative nazionali ed i limiti imposti dal DL 34/2020, non ci sarà nessun problema da parte dell’asseveratore a riconoscere la correttezza dell’intervento.

 

Per altri dubbi, per altre domande, scrivici o chiamaci.

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