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Le circolari

A scuola senza mascherine (tranne se si ha il raffreddore): tutte le disposizioni ministeriali anticovid

Bambini di una scuola elementare (foto archivio)
Bambini di una scuola elementare (foto archivio)
Bambini di una scuola elementare (foto archivio)
Bambini di una scuola elementare (foto archivio)

Mascherine sì, mascherine no? Banchi separati o uniti? Test anticovid e vaccini? Manca poco alla riapertura dei cancelli delle scuole e sono tante le domande che studenti e genitori si fanno per capire che tipo di anno sarà in merito alle misure anticovid che «sopravviveranno» allo stato di emergenza sanitaria che si è ufficialmente concluso il 31 marzo 2022.

Il ministero ha pubblicato in questi giorni le «Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 -2023)». Si tratta di due documenti sostanzialmente identici, con variazioni minime, uno riguarda le scuole dell'infanzia e un altro le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, messi a punto da Iss, con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e propone, da un lato, misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del quadro attuale, dall’altro, ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico.

Un doppio "livello" che consente al sistema un’adeguata preparazione e un’attivazione rapida delle misure al bisogno. Entrambi i documenti individuano come possibili misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica:

  • Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
  • Igiene delle mani ed "etichetta respiratoria" (vale a dire i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta)
  • Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
  • Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati;
  • Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
  • Ricambi d’aria frequenti.

 

A SCUOLA CON IL RAFFREDDORE. Riguardo al primo punto, la circolare per le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione (elementari, medie e superiori) specifica che «le infezioni respiratorie sono comuni in età scolare, soprattutto durante i mesi invernali. La sintomatologia può essere causata da diversi agenti eziologici, ma nella maggior parte dei casi si tratta di infezioni di grado lieve. Limitare l’accesso nel setting scolastico ai soggetti sintomatici riduce il rischio di trasmissione durante la fase infettiva».  Perciò, prosegue la circolare: «Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre». 

La circolare che riguarda gli asili è identica su questo punto tranne per l'uso delle mascherine che, per i bambini sotto i 6 anni, non è previsto.

 

SECONDO LIVELLO. Il documento individua come possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico.

Per scuole del primo e secondo ciclo di istruzione prevede l'introduzione di:

  • Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
  • Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
  • Aumento frequenza sanificazione periodica;
  • Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione;
  • Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
  • Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
  • Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
  • Consumo delle merende al banco.

Per  le scuole dell'infanzia

  • Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini;
  • Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;
  • Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;
  • Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi. 
  • Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

 

IN CASO DI POSITIVITÀ

Dallo scorso 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti la gestione dei positivi prevedeva:

  • la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
  • al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
  • nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; 
  • negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
  • in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

OBBLIGO VACCINALE.  L'ultima normativa in materia  di vaccinazione aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, dettava una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati” e imponendo “al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. Normativa che esaurisce validità il 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023. Al momento quindi non ci sono i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 per il nuovo anno scolastico.

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Giorgia Cozzolino

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