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L’iter

Cessione del credito d'imposta: ecco come fare

By Athesis Studio

Non solo detrazione diretta. Per godere del Superbonus al 110% è possibile sfruttare due alternative: lo sconto in fattura e la cessione del credito d'imposta. Queste opzioni sono molto interessanti soprattutto per i contribuenti che non hanno un'elevata capienza d'imposta, dato l'ammontare potenzialmente elevato dell'agevolazione.

 

Per quanto riguarda, più nel dettaglio, il credito, chi ha il diritto alla detrazione potrà cedere il beneficio fiscale ad un soggetto terzo, in piena autonomia. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, tale beneficio può essere acquisito da una vasta platea di attori:

- fornitori di beni e servizi necessari per lo svolgimento dei lavori;

- banche, intermediari finanziari, assicurazioni;

- persone fisiche, società ed enti.

 

Questi soggetti potranno utilizzare il credito come "compensazione" delle imposte dovute, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata fruita la detrazione diretta. Attenzione però: la quota non sfruttata nell'anno viene persa e non può essere richiesta a rimborso. In alternativa, il credito può essere ceduto a suo volta.

 

Diversamente da quanto previsto per lo sconto in fattura, in questo caso l'agevolazione non può essere ceduta parzialmente, ma deve corrispondere all'intero importo della detrazione stessa. Ad esempio, per una spesa pari a 10mila euro, si cede un credito di 11mila euro.

 

Il credito d'imposta può essere richiesto per al massimo due stati di avanzamento dei lavori (Sil) per ciascuno intervento complessivo. Il primo Sil deve riferirsi ad almeno il 30% del lavoro, il secondo ad almeno il 60%.

 

Inoltre, come specificato dalla norma, se il bonus è fruibile da più persone, ogni contribuente può decidere in libertà cosa farne. Ciò vale anche nell'ambito dei condomini: ogni inquilino può scegliere come sfruttare al meglio l'agevolazione in autonomia.

 

Come cedere il credito d'imposta

La comunicazione della cessione può essere svolta per via telematica, attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate, oppure si può fare riferimento a un intermediario, come Caf, commercialisti, consulenti del lavoro e altri professionisti abilitati. Nel caso di interventi condominiali, se tutti sono d'accordo ad aderire all'opzione, può occuparsene l'amministratore.

 

Una volta effettuato l'accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate con le credenziali o lo Spid, occorre selezionare la sezione "comunicazione opzione cessione/sconto" per poter dare il via alla richiesta, seguendo le istruzioni. La procedura deve essere avviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono sostenute le spese.

 

Inoltre, si ricorda che per poter completare la domanda occorre essere in possesso:

- del visto di conformità, rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e dai responsabili del Caf;

- dell'asseverazione rischio sismico;

- o dell'asseverazione efficienza energetica: la comunicazione deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dal rilascio, da parte dell'Enea, della ricevuta di avvenuta trasmissione degli interventi svolti. È inoltre fondamentale inserire i dati corretti, per evitare la richiesta di interessi e sanzioni.