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Fra il 30 aprile e il 1 maggio 2008 l'aggressione a Nicola Tommasoli. Morirà il 5 maggio

DELITTO TOMMASOLI. La Cassazione ha reso note le motivazioni della sentenza. Secondo la Suprema Corte si profila una violenza di gruppo. Ritenuto fondato il ricorso  del Comune di Verona che si era costituito parte civile per aver visto lesa la sua immagine
Manifestazione in ricordo di Nicola Tommasoli, il giovane morto dopo un'aggressione a Porta Leona nel 2008
Manifestazione in ricordo di Nicola Tommasoli, il giovane morto dopo un'aggressione a Porta Leona nel 2008
Manifestazione in ricordo di Nicola Tommasoli, il giovane morto dopo un'aggressione a Porta Leona nel 2008
Manifestazione in ricordo di Nicola Tommasoli, il giovane morto dopo un'aggressione a Porta Leona nel 2008

Verona. Ora non c'è nessun dubbio: quella contro Nicola Tommasoli, il ventinovenne morto il 5 maggio del 2008 dopo la tragica aggressione avvenuta a Porta Leona, fu una violenza di gruppo. Lo scrivono a chiare lettere i giudici della Quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con la quale ha rispedito in Corte d'appello a Venezia Andrea Vesentini, Guglielmo Corsi, e Raffaele Dalle Donne, per essere giudicati per omicidio e Nicolò Veneri e Federico Perini in vista di un aumento di pena.

IL FATTO. Secondo la ricostruzione, lo ricordiamo, la sera del 30 aprile 2008, Guglielmo Corsi e Andrea Vesentini si stanno recando in discoteca, quando incontrano in un bar Federico Perini conosciuto dal Corsi, in compagnia di Nicolò Veneri e Raffaele Dalle Donne. Da qual momento i cinque ragazzi rimangono sempre insieme per tutta la sera e parte della notte. I cinque giovanotti incontrano poi Red Luigi Paoli e, secondo quanto riferito da quest'ultimo, lo circondano. E' lo stesso Corsi che gli chiede 15 euro per andare in discoteca. Ricevuto un «no», Corsi gli chiede allora di consegnargli alcune spille che aveva addosso, cosa che il Red Paoli, intimorito, fa subito. Veneri allora lo prende sottobraccio e lo invita ad andare a bere qualcosa, ma Paoli rifiuta e se ne va. Successivamente il gruppo composto dai cinque imputati (Perini, Vesentini, Dalle Donne, Veneri e Corsi) incontrano altri tre ragazzi, Andrea Csontala, Edoardo Cazzarolli e Nicola Tommasoli. Qui di nuovo è Corsi che chiede una sigaretta a Csontala e a seguito del rifiuto di quest'ultimo, replica dicendogli "te la tito fuori io una sigaretta codino" e colpisce con un pugno al volto Csontala facendogli cadere gli occhiali per terra. Tutto questo mentre Vesentini tira Csontala per il codino. Nelle stesse circostanze di tempo Cazzarolli viene aggredito da altri due ragazzi, mentre altri due colpiscono con calci e pugni Nicola Tommasoli, che era leggermente distante dai due amici. Nicola cade per terra e viene ancora colpito. L'aggressore di Cazzarolli viene identificato in Dalle Donne, al quale poi si aggiunge Vesentini, mentre Veneri e Perini colpiscono Tommasoli.  Nella circostanza Csontala e Cazzarolli riportano lievi lesioni, mentre Tommasoli subisce un arresto cardiorespiratorio ed entra in coma. Ricoverato in ospedale muore cinque giorni dopo.

ASSISE DI VERONA. Da questo grave episodio, lo ricordiamo sono scaturite due sentenze. Il 15 settembre del 2009 la Corte d'assise di Verona, in primo grado, ha assolto Andrea Vesentini dai reati di omicidio preterintenzionale e dalle lesioni, perchè il fatto non costituisce reatp, sul presupposto che l'imputato fosse intervenuto su Csontala e Cazzarolli allo scopo di dividere i contendenti, mentrelo condannava per la violenza privata nei confronti di Red Luigi Paoli. Gli altri quattro imputati -Corsi, Veneri, Dalle Donne e Perini- venivano invece condannati per il reato più grave dio e per violenza privata.

APPELLO A VENEZIA. Si arrivava così al secondo grado e così il 19 novembre 2010, la Corte d'assise d'appello di Venezia, in parziale accoglimento delle istanze degli imputati, dopo aver ribadito la sussistenza del nesso di causale tra la condotta di alcuni imputati e la morte di Tommasoli, ravvisava la responsabilità per il più grave reato di omicidio preterintenzionale soltanto a carico di Perini e Veneri, che avevano aggredito Tommasoli, escludendola per gli altri imputati. In particolare, la Corte d'appello aveva escluso che fosse ravvisabile una rissa e aveva chiarito che quella notte non vi era stata una sola aggressione, bensì una pluralità di episodi seppure attuati contestualmente. NESSO DI CAUSALITA'. Sia a Verona, che a Venezia, i giudici hanno esaminato le perizie e hanno ragionevolmente concluso che la morte di Tommasoli era da ascrivere certamente alla condotta posta in essere da Veneri e Perini, ovverio ai due giovani che avevano aggredito Tommasoli. La conclusione, scrive la Cassazione, è certamente da condividere, salvo precisare che la morte è ascrivibile a titolo di concorso anche agli altri tre imputati. In effetti la morte è da ascrivere a un aneurisma, che aveva provocato una forte emorragia con conseguente arresto cardiaco. E' vero che con l'autopsia non è possibile stabilire se l'aneurisma sia stato provocato da un evento traumatico o spontaneamente, ma del tutto ragionevolmente i giudici dei primi due gradi hanno messo in evidenza che non vi era alcun elemento che consentisse di ravvisare patologie o malformazioni che potessero giustificare in un soggetto di giovane età un aneurisma spontaneo.

Il CONCORSO NEL REATO. La Corte d'appello, contrariamente al giudice di primo grado ha ritenuto che vi siano state aggressioni autonome sia pure contestuali, delle quali avrebbero dovuto rispondere i soli autori materiali, non essendo ravvisabile una ipotesi di concorso di persone nel reato. La Corte aveva infatti escluso che vi fosse stata una preordinata e concordata aggressione da parte dei cinque imputati nei confronti delle vittime. Sul punto, lo ricordiamo, si era levata forte la censura della pubblica accusa. E la Cassazione gli ha dato ragione. La giurisprudenza di legittimità, sostiene la Suprema corte, ha infatti stabilito che «la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, essendo ben possibile un'intesa istantanea ed è anche possibile subentrare in un progetto criminoso da altri già intrapreso, quando il subentrante conosca quanto già realizzato dagli altri compartecipi». La Corte di secondo grado «non ha considerato anche un altro elemento rilevante. Se è vero infatti che i cinque giovani si erano aggregati casualmente, è pur vero che quando si verificò «la plurima aggressione» stavano insieme già da molte ore e che «Vesentini, Dalle Donne, Perini e Veneri avevano assistito alla provocazione posta in essere da Corsi ai danni di Red Paoli e quindi erano ben consapevoli delle intenzioni provocatorie e violente del loro compagno... In effetti Vesentini, Dalle Donne, Perini e Veneri avrebbero potuto, di fronte all'aggressione di Csontala posta in essere da Corsi, dissociarsi allontanandosi dal luogo dell'aggressione, oppure intervenire per dividere, mentre invece hanno deciso di aggredire gli altri due ragazzi. Tali considerazioni inducono a ritenere che si sia trattato o di una violenza di gruppo, o di un intervento immediatamente deciso e attuato dei quattro teso ad agevolare l'attività criminosa del Corsi. «In entrambe le situazioni sarebbe ipotizzabile un concorso dei cinque imputati sia nel delitto di omicidio preterintenzionale in danno di Tommasoli, sia in quello di lesioni volontarie nei confronti di Csontala e Cazzarolli».

IL COMUNE DI VERONA. Alla luce di queste motivazioni torna in gioco, come aveva sostenuto nel suo ricorso l'avvocato Paolo Tebaldi, il Comune di Verona, che era stato estromesso come parte civile dal giudice di secondo grado. L'ipotesi di violenza di gruppo, per la Cassazione, è capace infatti, come riconosciuto in appello, di «ledere l'immagine della parte civile comune di Verona e di provocare quindi dei danni risarcibili».

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