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Rigettati i ricorsi:
«Serit non è pubblica»

L’area di Terramatta dove Serit vuole realizzare l’impianto
L’area di Terramatta dove Serit vuole realizzare l’impianto
L’area di Terramatta dove Serit vuole realizzare l’impianto
L’area di Terramatta dove Serit vuole realizzare l’impianto

L’11 luglio fu il Gip Luciano Gorra a non accogliere le richieste del pubblico ministero Beatrice Zanotti in ordine alla misura cautelare dell’interdizione dagli incarichi e quella reale del sequestro dell’immobile in Agro di Rivoli Veronese e di proprietà di Fraer Leasing. Prima il tribunale del Riesame di Venezia (in ordine alle misure cautelari) e pochi giorni fa quello di Verona (in ordine al sequestro), rigettando i ricorsi della Procura hanno ritenuto «non integrato il fumus commissi delicti» sulla base della considerazione che «Serit non è un organismo di diritto pubblico secondo la definizione normativa contenuta nel codice appalti, trattandosi di società con fini di lucro, non istituita in vista di soddisfacimento di esigenze di interesse generale ma, al contrario, sorta come impresa privata e, successivamente, divenuta interamente partecipata da capitale pubblico». E questo, nell’uno e nell’altro caso, secondo i due organi collegiali fa venir meno la qualifica di pubblico ufficiale di Roberto Bissoli, in questo procedimento indagato insieme a Giannantonio Parolini, Maurizio Alfeo, Carlo Poli, Andrea Miglioranzi e Gregorio Giovane per l’ipotesi di abuso d’ufficio aggravato (il collegio difensivo è composto dagli avvocati Claudio Avesani, Nicola Galante, Paolo Pellicini, Andrea De Luca, Franco Oliva, Alessandro Fiorini, Valentina Poli e Tommaso Rotella). La decisione del collegio presieduto da Paola Vacca, a prescindere dalla economicità dell’operazione di acquisto del terreno in località Terramatta (sul quale dovrà sorgere il nuovo impianto di Serit) per cui «le operazioni commerciali effettuate mediante i successivi passaggi di proprietà hanno visto un aumento esponenziale del prezzo di vendita iniziale», rileva - condividendo le conclusioni del Gip Gorra - che «non vi fosse alcun obbligo di procedere con gara pubblica» e inoltre che «la maggior parte dell’attività di Serit venga svolta in regime di concorrenza mediante l’acquisizione di appalti di servizi pubblici assegnati a seguito di regolari procedure ad evidenza pubblica». E aggiunge: «Serit non è l’unico offerente del servizio di raccolta e trattamento rifiuti», visto che il servizio è aperto al libero mercato mentre «opera invece in regime di concorrenza con altre imprese e non si trova in posizione dominante».

Una premessa, questa, indispensabile per il tribunale, poiché da tale questione dipende «l’individuazione della disciplina alla quale deve essere assoggettata la srl nelle relazioni contrattuali ed economiche che la vedono coinvolta». Per il Pm Zanotti infatti Serit è «organismo pubblico in quanto operante in regime di monopolio nel servizio di interesse pubblico di raccolta rifiuti urbani» e da qui l’obbligo all’osservanza delle regole di evidenza pubblica. Considerazione che il tribunale non condivide. Tre i requisiti perché si possa dire di trovarsi di fronte a un organismo pubblico in base al Dlgs 50/16 e il collegio ritiene che «serit ne soddisfa solo due: personalità giuridica e promanazione dell’organo di amministrazione (ancorché indirettamente) dagli enti pubblici territoriali Comune Verona». E ancora: «non pare che la società soddisfi l’ulteriore requisito dato dalla costituzione per soddisfare specificatamente esigenze generali aventi carattere non industriale e commerciale».

Serit opera con finalità di lucro e questo «non esclude lo svolgimento di un’attività di eminente rilevanza e interesse pubblico: si assume i rischi collegati alle perdite commerciali e in cui gli utili sono distribuiti tra i soci». E il Riesame ritiene che la società sia «impresa pubblica» ovvero forma giuridica che «non è tenuta ad adeguarsi alla normativa pubblicistica in punto di scelta del contraente». Infine la natura antieconomica dell’operazione di acquisto del terreno (che a Serit costerà 9 milioni e mezzo di euro): «L’acquisto destinato alla realizzazione dell’impianto resta estraneo all’arbitro di applicazione della normativa sugli appalti pubblici riguardante l’attività contrattuale».

E l’affidamento alla società 4963 dei lavori di realizzazione delle opere «non appare chiaro in che termini rilevi la natura di monopolista di fatto di Serit».

E invitando ad «assumere un contegno cauto nella valutazione di violazioni di legge in un ambito così delicato», il collegio ha ritenuto non sussistere il reato di abuso d’ufficio aggravato. E rigettato la richiesta di sequestro.

Fabiana Marcolini

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