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Centrale idroelettrica Agsm
Il Tar: «L’appalto è regolare»

«La valutazione compiuta dalla stazione appaltante (l’Agsm ndr) risulta immune da evidenti profili di irragionevolezza e/o illogicità sia in relazione al metodo utilizzato che in ordine alla motivazione poste a base delle analisi dei singoli prezzi esaminati nè sono ravvisabili macroscopici errori tali da inficiare le conclusioni dell’Agsm» sull’aggiudicazione dell’appalto di Belfiore.

Meglio di così non poteva finire per l’ex municipalizzata, almeno in primo grado, la vicenda dell’appalto dei lavori per la centrale idroelettrica di Belfiore. Il Tar del Veneto ha accolto le tesi dei vertici Agsm che aveva replicato al ricorso delle società Viberto costruzioni srl e della Cordioli&C. spa, giunte seconde nella gara d’appalto, assegnata il 27 febbraio 2015. La questione ruotava essenzialmente attorno al ribasso d’asta proposto dalle due società piemontesi, poi aggiudicatarie dei lavori, pari al 37,95%. In pratica, la base d’asta «per le opere civili di centrale e adeguamento e posa in opera di paratoie di regolazione e organi di movimentazione per la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico» era di 7.460.000 euro. Con il ribasso d’asta proposto dalle due società, la spesa per l’azienda di lungadige Galtarossa si riduceva a 4.527.436, quasi 3 milioni di euro in meno rispetto a quanto disposto in gara.

Apriti cielo: le due società, giunte al secondo posto, hanno subito presentato un ricorso al Tar in cui «denunciava», si legge nella sentenza numero 82 del 2016, «l’insufficienza e l’incogruenza della motivazione del provvedimento dell’Agsm di valutazione dell’offerta». In pratica, era la tesi dei ricorrenti, l’offerta era troppo bassa per arrivare a poter svolgere i lavori.

Nonostante l’inghippo giudiziario amministrativo, il 5 marzo 2015 l’Agsm procedeva alla consegna dei lavori «nel cui verbale», si legge nella sentenza, «era riportata la data conclusione, fissata al 24 settembre 2015».

Ma le due società veronesi non mollavano e coi motivi aggiunti il 6 giugno 2015, le due imprese impugnavano il nuovo provvedimento di aggiudicazione della gara.

Dopo il riesame, l’Agsm aveva riassegnato, infatti, i lavori al consorzio delle imprese piemontesi nonostante il Tar avesse ordinato la sospensione dei lavori con un provvedimento del 23 aprile 2015. In sintesi, i legali delle società veronesi contestavano con questi motivi aggiunti che l’offerta delle assegnatarie dei lavori risultava «coincidere», si legge nella sentenza del Tar «con il costo puro senza considerare le spese generali e l’utile».

Si arrivava così alla camera di consiglio del 22 luglio 2015 con la quale i ricorrenti chiedevano di «proporre azione volta al risarcimento dei danni subiti» alla luce dell’oramai stato avanzato dei lavori . L’Agsm ha valutato l’offerta non anomala e questa scelta «rientra nell’ampio potere tecnico discrezione della stazione appaltante», riporta la sentenza del Tar. Che ha respinto il ricorso e ha disposto la compensazione delle spese tra Agsm e società ricorrenti.

Giampaolo Chavan

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