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Sfuma lottizzazione per trenta aziende «Assolto» il Comune

Il Comune di Isola Rizza non ha colpe per il mancato decollo della nuova zona produttiva, progettata e mai realizzata a sud del paese. I giudici della seconda sezione del Tar di Venezia, infatti, hanno respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro il municipio isolano da una società immobiliare della zona. L'impresa si era rivolta ai giudici amministrativi in quanto proprietaria di una parte dell'area agricola, compresa tra via Capitello e la Transpolesana, destinata ad ospitare una trentina di nuove aziende. Tutto ciò, grazie al piano di lottizzazione artigianale-industriale «D5», approvato dal consiglio comunale il 21 giugno 2006, all'epoca del sindaco Giovanni De Fanti, su un’area di 330mila metri quadri, e di fatto mai decollato per intoppi burocratici. L'immobiliare, pertanto, ha chiesto al Tar di accertare «l'illiceità nel comportamento tenuto dall'amministrazione comunale relativamente alla mancata esecuzione del piano». Lamentando «che i terreni non hanno mai acquisito valore edificatorio e, quindi, non è stato possibile utilizzarli a tale scopo». La società, quindi, ha preteso dall'ente locale il risarcimento dei danni subiti per non aver potuto realizzare il piano di lottizzazione, inizialmente previsto come intervento di iniziativa pubblica con spese tecniche a carico dei privati. Nel 2007, il Comune, anziché dar seguito all'esproprio dei terreni di quei proprietari che non avevano aderito al piano, aveva ceduto il progetto già redatto ai lottizzanti favorevoli all'intervento, con il relativo accollo, da parte degli stessi, delle spese sostenute. Tale operazione, secondo l'immobiliare, ha sostanzialmente modificato la natura del piano attuativo, da pubblico a privato. Pertanto la società, ritenendo il progetto non più conforme al Pati, nel frattempo varato dal municipio, ha evidenziato l'impossibilità di eseguire il proprio intervento. Il Tar ha bocciato le istanze dell'immobiliare, condannandola a versare al municipio 3mila euro per le spese legali oltre ai costi accessori. «Manca la prova», hanno sentenziato i giudici veneziani, «che i danni subiti dalla ricorrente siano da addebitare all'amministrazione. •

Fabio Tomelleri

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