«I garanti non possono sanare l'irregolarità delle firme»

IL PARERE. Ecco quali sono gli aspetti giuridici che hanno portato alla decisione
Sui moduli utilizzati manca il numero di iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali
02/09/2010
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Giovanni Maccagnani

Su quali elementi si fonda la mancata ammissione del referendum sul traforo, bocciato dai garanti per vizio insanabile? Una constatazione oggettiva, ovvero la mancanza sui moduli del numero di iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali, alla quale si accompagna l'impossibilità di «verificare un presupposto essenziale» per la validità della sottoscrizione poichè il Collegio dei Garanti è organo esterno al Comune e privo di poteri certificativi. Infine - a titolo di scrupolo vista la delicatezza della questione - il parere di un docente di diritto amministrativo dell'Università La Sapienza di Roma relativo ai compiti dell'organo deputato a verificare la regolarità della presentazione delle firme. Un atto, questo, che blinda le competenze del collegio presieduto dall'avvocato Roberto Canevaro e formato dai colleghi Giovanni Maccagnani e Daniela De Petris che «deve esprimersi limitatamente alla verifica di regolarità dei documenti in suo possesso non potendo effettuare altra attività latamente integrativa».
Due i quesiti posti dal Collegio al professor Franco Gaetano Scoca, il primo relativo alle conseguenze, sul giudizio di ammissibilità, «derivanti dal fatto che le firme presentate non rechino l'attestazione dell'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali» e inoltre «se tale inadempimento comporti l'inammissibilità o se si tratti di un vizio sanabile».
È proprio il parere di un esperto di chiara fama a fugare eventuali dubbi circa la regolarità della decisione che, seguendo i dettami dello statuto che disciplina il referendum, ha cassato la consultazione popolare. Un parere che prende in considerazione, articolo per articolo, la conformità dell'operato del collegio.
Dopo aver sottolineato che negli stampati esiste la casella in cui apporre il «numero di iscrizione liste elettorali» il professor Scoca aggiunge che l'articolo 16 del regolamento attribuisce al Collegio «unicamente il potere di verifica della regolarità della presentazione della richiesta referendaria. Non è previsto alcun potere di operare valutazioni di opportunità, ovvero alcun potere volto all'integrazione della documentazione depositata: il collegio si deve esprimere unicamente sulla regolarità formale della documentazione a esso presentata». Questo per escludere ruoli particolari dell'organo terzo poichè la verifica «è di esclusiva competenza dell'Ufficio elettorale» ma la mancanza di verifica comporta una «irregolarità nel deposito delle firme stesse e in tale contesto la verifica di regolarità si deve limitare a ciò che è in suo possesso».
Da qui la regolarità del deposito discende dalla completezza della documentazione, «inclusa la verifica di iscrizione nelle liste elettorali (e lo statuto parla di elettori, non di semplici sottoscrittori)». Non vengono fissati termini intermedi che potrebbero essere utilizzati per sanare, su indicazione del collegio, depositi incompleti: lo statuto prevede solo un termine per i presentatori e uno per i garanti senza attribuire loro un potere di verifica dell'iscrizione dei firmatari: può farlo solo l'Ufficio elettorale al quale devono essere sottoposte le firme.F.M.